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Mazara del Vallo, scatta l'ordinanza anti movida selvaggia: tutti i divieti e le limitazioni

Ad emanarla è stato il sindaco che ha disposto, per tutto il 2024, alcune misure per evitare disordini e degrado

Mazara del Vallo

Dopo Trapani, ecco anche a Mazara del Vallo l'ordinanza anti movida selvaggia. Ad emanarla è stato il sindaco, Salvatore Quinci, che ha disposto, per tutto il 2024, alcune misure per evitare disordini e degrado nei luoghi della movida.

Cosa prevede l'ordinanza

L'ordinanza prevede due misure principali, quella legata alla vendita di bevande alcoliche e quella delle emissioni sonore. Per quanto rigurda la prima, in tutto il territorio comunale, dalle ore 22,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. È vietato, altresì, prosegue l'ordinanza, la vendita dalle ore 22,00 di ogni giorno fino alle ore 06,00 del giorno successivo, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street Food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; circoli privati; attività artigianali; attività di commercio; distributori automatici.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, l'ordinanza prevede che fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno ed all’esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia a) e b) di cui all’art. 5 comma I della Legge 25 agosto 1991, n. 287, sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari.

Nella giornate di ogni settimana che vanno da domenica a giovedì, compresi festivi e prefestivi, le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 00,30 del giorno successivo, e prodotte, comunque, nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; nelle giornate di venerdì e sabato di ogni settimana le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 01,30 del giorno successivo.

Particolare attenzione nella settimana di ferragosto va da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2024 le emissioni sonore dovranno cessare improrogabilmente alle ore 02,00 del giorno successivo. Fatto salvo quanto stabilito ai punti che precedono, resta vietato, in tutto il territorio comunale, ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 16,00 di ogni giorno.

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