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Alcamo, Tasi: ecco chi e quanto si pagherà

L’assessore: «Dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l’abitazione principale»

ALCAMO. Non si finisce di discutere, ad Alcamo, circa le aliquote della TASI, il Tributo sui Servizi indivisibili, "che deve essere pagata - come evidenzia l'assessore comunale all'Economia, Antonino Manno - da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree fabbricabili, così come definiti ai sensi dell'IMU. Se l'immobile è detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante pagherà la TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale di godimento pagherà il 70% - prosegue Manno -. La TASI si calcola applicando l'aliquota di riferimento sul valore imponibile determinato ai fini dell'IMU. Per l'anno 2014, il pagamento della prima rata va effettuato entro il 16 ottobre e la rata di saldo entro il 16 dicembre. Per il solo anno 2014 è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre prossimo".
Le aliquote sono: "Per abitazione principale e pertinenze 1,50 ‰, per fabbricati rurali ad uso strumentale e aree fabbricabili 0,50 ‰ per valori fino a 150.000 euro ai fini IMU e 1 ‰ per valori eccedenti 150.000 euro ai fini IMU, per altri fabbricati 0,25 ‰ per immobili appartenenti al Gruppo catastale A, tranne A10, per valori inferiori a 130.000 ai fini IMU, 1 ‰ per immobili appartenenti al Gruppo catastale A, tranne A10, per valori superiori a 130.000 euro ai fini IMU, 0,50 ‰ per immobili appartenenti al Gruppo catastale D, per valori inferiori a 1.000.000 euro ai fini IMU, 1 ‰ per immobili appartenenti al Gruppo Catastale D, per valori superiori a 1.000.000 euro ai fini IMU, 0,50 ‰ per immobili in categorie diverse dalle precedenti per valori inferiori a 150.000 ai fini IMU, 1 ‰ per immobili in categorie diverse dalle precedenti per valori superiori a 150.000 euro ai fini IMU".
E' anche specificato che "nel caso di abitazioni principali appartenenti ad una delle categorie catastaliA2 - A3 - A4 -A5 -A6 e A7 e relative pertinenze e con reddito complessivo imponibile (di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se monoparentale o derivante da unione di fatto) non superiore a 15.000 euro, sarà riconosciuta una riduzione sull'aliquota nella percentuale dell'8%, in questo caso l'aliquota da applicare sarà pari all'1,38 per mille. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate alla classe di reddito imponibile devono essere presentate entro il 31 ottobre".

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