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«Nessuna necessità di interrompere i contatti»: la figlia della favoreggiatrice di Messina Denaro resta con la madre

Il tribunale dei minori di Palermo ha respinto l’istanza della procura dei minori di revoca della potestà genitoriale a Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, amante di Matteo Messina Denaro

Una immagine dell'operazione dei carabinieri del Ros che ha portato all'arresto con le accuse di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena aggravate di Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, la donna che per anni è stata sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro, 5 dicembre 2023. ANSA (NPK)

«Non sembra in questo momento incombente la necessità immediata di un allontanamento della bambina con interruzione dei contatti con la madre». Lo sostiene il tribunale dei minori di Palermo che ha respinto l’istanza della procura dei minori di revoca della potestà genitoriale a Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, amante storica del boss Matteo Messina Denaro. La giovane è ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena: avrebbe aiutato il capomafia a sottrarsi alla cattura, contribuendo a gestirne le comunicazioni.

Il giudice ha lasciato la bimba a casa, ma ha sospeso la potestà genitoriale imponendo alla Gentile, difesa dall’avvocato Raffaele Bonsignore, di sottoporsi a percorsi di educazione alla legalità.
«Va, infatti, innanzitutto, rilevato che il reato per il quale la Gentile è indagata non è connotato da violenza fisica o minaccia alla persona e - pur potendo determinare negative ricadute - non è direttamente rivolto contro i familiari», si legge nella decisione. Il tribunale ricorda inoltre che il gip, nel disporre i domiciliari per la ragazza, aveva escluso che a suo carico ricorressero «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da imporre la custodia cautelare in carcere».

«Deve, poi, tenersi conto del fatto che la rottura del legame o l'allontanamento dai genitori costituiscono una extrema ratio - spiega il tribunale - da adottare solo quando siano falliti i tentativi di recupero di una genitorialità responsabile, e che l'interruzione della consuetudine di vita con la madre -data la tenerissima età della piccola e la circostanza che tale consuetudine è comunque caratterizzata da intensa affettività reciproca- è idonea ad indurre, nell’immediato, vissuti abbandonici e sofferenze, laddove il rischio specifico di cui si è fin qui detto, agisce e si dimostra in un tempo dilatato, nel corso del quale possono essere tentati ulteriori rimedi attraverso l’azione sulle competenze genitoriali».

«Riguardo al padre della minore, infine, - conclude - non emergono in questo momento elementi che inducano a ritenere un coinvolgimento penale o socioculturale deviante e la bambina può godere anche dell’affetto e della guida della nonna paterna, che anche lei non sembra toccata dall’appartenenza a contesti criminali o devianti».

L'esercizio della responsabilità dei genitori, in definitiva, resta in capo al padre della minore che non deve interrompere i contatti con la madre. Gentile dovrà dunque seguire un percorso di recupero, «attraverso l’inserimento in attività formative presso associazioni o enti impegnati specificamente nel contrasto culturale e sociale al fenomeno mafioso, valutando anche la necessità di un allontanamento suo e della bambina dal contesto territoriale».

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