Il tribunale di Sciacca ha rigettato la richiesta di risarcimento danni di un dipendente del Comune di Partanna, centro belicino della provincia di Trapani, condannandolo al pagamento delle spese legali.
F.S., 63 anni, originario di Castelvetrano, per anni ha svolto l’attività professionale di vicesegretario generale. capo del primo settore affari generali, categoria D3, al Comune di Partanna. È stato avvocato dell’ente e ha ricoperto ruoli amministrativi di spicco presso il Comune. Ha citato l’amministrazione municipale di Partanna, affermando di avere subito, negli anni, danni derivanti dalla condotte dell’amministrazione. Nel ricorso si contesta il demansionamento, atti discriminanti e dequalificanti, nonché il mobbing. La citazione innanzi al tribunale di Sciacca in funzione del giudice del lavoro, al fine di ottenerne la condanna e il risarcimento del presunto danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Comune di Partanna ha conferito il mandato difensivo all’avvocato Girolamo Rubino, il quale ha eccepiva in giudizio come la ricostruzione dei fatti prospettata dal lavoratore ricorrente non corrispondeva al vero. Il legale ha rilevato in primo luogo come alcune decisioni non erano responsabilità del Comune, ad esempio la cancellazione dall’albo degli avvocati disposta nei confronti di F.S. unicamente dal Consiglio dell’Ordine di Marsala in ragione dell’incompatibilità tra la funzione di avvocato e alcuni incarichi amministrativi ricoperti dallo stesso presso altre amministrazioni comunali durante un periodo di aspettativa. Ed ancora, l’avvocato Rubino ha affermato che la contestata rimozione dall’incarico di capo della polizia municipale del Comune di Partanna, disposta nei confronti del dirigente, non era frutto di ritorsione, ma era arrivata in seguito a una richiesta di assegnazione ad altro incarico presentata dal lavoratore a seguito di un procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, «sicché - scrive il legale in una nota - non avrebbe potuto configurarsi alcuna finalità ritorsiva o mobbizzante in tale azione». Inoltre, secondo Rubino, l’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa-area staff ufficio del giudice di pace e ufficio Cuc attribuito al ricorrente e contestata in giudizio era stata disposta dall’amministrazione comunale a seguito della precedente richiesta di assegnazione a nuovo incarico presentato dallo stesso. Inoltre, «l’attribuzione di tale incarico non avrebbe mai potuto ritenersi una condotta illecita e demansionante, laddove questo era corrispondente alla categoria professionale (D) riconosciuta al lavoratore al momento della sua assunzione», sempre secondo il legale che difende il Comune di Partanna.
In definitiva, il tribunale ha riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune e con sentenza di ieri, 27 settembre, ha rigettato il ricorso presentato da F.S.. rilevando la mancata prova della condotta illecita contestata. Il tribunale di Sciacca ha altresì condannato il lavoratore ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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