Nessuna sospensione cautelare urgente del decreto del ministro dei Trasporti dell’8 gennaio scorso avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte Trieste-Trapani e viceversa, Brindisi-Trapani e viceversa, Parma-Trapani e viceversa, Ancona-Trapani e viceversa, Perugia-Trapani e viceversa, Napoli-Trapani e viceversa. L’ha deciso con decreto monocratico il Tar del Lazio; il presidente della terza sezione del tribunale ha contestualmente fissato il prossimo 2 dicembre l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso proposto da Ryanair DAC.
Oltre al decreto ministeriale, in contestazione ci sono, tra gli altri: gli Avvisi pubblicati da Enac l’8 aprile 2020, relativi alla posticipazione dell’entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte interessate; i bandi di gara per la gestione in esclusiva del servizio aereo di linea sulle rotte interessate; il successivo decreto del 26 maggio scorso avente ad oggetto il «Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea» relativi alle rotte indicate; le aggiudicazioni delle tratte nel frattempo disposte.
Il Tar ha ritenuto che «non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica - si legge nel decreto - avuto riguardo alla natura essenzialmente economica del pregiudizio dedotto dalla società ricorrente, ed in considerazione del breve lasso di tempo entro il quale viene fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della istanza cautelare».
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