Caso Iuventa, le motivazioni della sentenza del gup di Trapani: prove parziali e mal valutate, non ci fu alcun taxi del mare
«Contesto probatorio parziale», inquirenti che hanno «talvolta concentrato l’attenzione e valorizzato oltremodo aspetti di portata dimostrativa limitata, senza tenere conto complessivamente di tutti gli elementi disponibili o comunque agevolmente acquisibili». «Conclusioni presentate come certe, interpretazioni dei fatti non coerenti con quanto emerso all’esito dell’udienza preliminare». Boccia in pieno l’operato della Procura di Trapani, nelle motivazioni della sentenza oggi depositate, il gup che ad aprile ha prosciolto in udienza preliminare i membri dell’equipaggio di Save The Children, Msf e Jugend Rettet, indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. «La verità giudiziaria - dicono gli avvocati della Jugen Rettet Francesca Cancellaro, Sandro Gamberini e Nicola Canestrini - smaschera la strumentalità politica delle campagne diffamatorie contro le organizzazioni non governative: la corposa sentenza del gup presso il tribunale di Trapani accerta l’insussistenza di un qualsiasi reato, e spazza via ogni ipotesi di collaborazione fra Ong e trafficanti, evidenziando piuttosto una indagine fondata su “materiale incompleto e analizzato in una prospettiva solo parziale”». La sentenza sottolinea che sostanzialmente le autorità di indagine si è limitata a fare affidamento sui dati emergenti «dai laconici brogliacci della Centrale Operativa dell’Imrcc senza acquisire e adeguatamente valorizzare ulteriori elementi, quali le registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra l’Imrcc e gli assetti navali coinvolti nei vari eventi Sar». Nessuna consegna concordata, nessun taxi del mare, né condotte tese a procurare l’ingresso illegale dei migranti in Italia. Secondo il provvedimento «gli elementi probatori esposti depongono, in termini di assoluta chiarezza e completezza, per l’insussistenza dei reati contestati agli imputati» e ancora “sgombrato il campo dai sospetti, sulla base di dati obiettivi, le fonti di prova non si prestano a soluzioni alternative e non sono interpretabili in maniera diversa da quella sopra accolta. Peraltro, il materiale probatorio acquisito, anche nel corso dell’udienza preliminare, è insuscettibile di completamento e non potrebbe essere ulteriormente sviluppato nella direzione accusatoria».