Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Agente riscossore dell'Asp di Trapani condannato: non versò i diritti veterinari

I giudici della Corte dei Conti, presieduti da Giovanna Maneggio, hanno condannato Giovanna Triolo, agente di riscossione dei diritti veterinari dell’Asp di Trapani per i territori di Alcamo e Castelvetrano a risarcire l’azienda ospedaliera con circa 7 mila euro. Tanto mancherebbe nella rendicontazione eseguita dalla procura contabile sui diritti acquisiti e versati nel 2018. Il commissario dell’Asp di Trapani nel 2022 aveva annullato in autotutela le delibere di parifica del 2021 e contestava alla Triolo una serie di irregolarità nella gestione contabile. «Le somme rendicontate nel conto giudiziale pari a 11.263 euro non corrispondono a quelle riportate nel registro corrispettivi pari a 11.103, ne a quelle delle singole fatture e neanche a quelle versate - si legge nella sentenza - ed incassate dall’Asp sul conto aziendale presso l’istituto di tesoreria Unicredit pari a 4.217 euro».

L’impiegata si è difesa. In mancanza di un sistema informatico aziendale l’agente riscuoteva mensilmente i diritti veterinari in contando curando sia il rilascio della fattura sia l’annotazione manuale dell’importo nei registri. Procedura utilizzata anche per i diritti da corrispondere all’istituto zooprofilattico di Palermo. Due tre volte al mese versava le somme al servizio di tesoreria Unicredit di Castelvetrano e le ricevute venivano conservate in un archivio. L’impiegata ha ribadito che l’ufficio è stato trasferito tre volte con tutta la documentazione contabile. A sua difesa ha anche presentato un esposto ai carabinieri contro il cassiere della banca per accertare se fosse stato lui a non versare i soldi nel conto. Secondo i giudici «il riscuotitore speciale, come ogni altro agente contabile, era tenuto ad custodia degli atti o traccia della loro conservazione per comprovare la regolarità della propria gestione - si legge nella sentenza - gli obblighi gestionali gravanti sul riscuotitore speciale, deve concludersi che, nella specie, sia rimasto (parzialmente) inadempiuto l’obbligo di versamento presso l’istituto di Tesoreria dei diritti riscossi e, d altro canto, che gli elementi difensivi e probatori, dedotti dall’agente contabile, siano inidonei ad integrare prova liberatoria dell’inadempimento».

Caricamento commenti

Commenta la notizia